Nel complesso mondo del trasporto di merci pericolose su strada, la sicurezza e la responsabilità sono questioni fondamentali. In questo articolo esploreremo aspetti importanti relativi allo stivaggio e alla responsabilità nel contesto europeo, con particolare attenzione alla Convenzione CMR e alle interpretazioni giurisprudenziali.
Quali regolamenti europei si applicano al trasporto internazionale di merci pericolose su strada?
La legislazione europea applicabile è l'"Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada" (ADR) nella sezione 7.5.7, che tratta la movimentazione e lo stivaggio di queste merci.
Quali sono le norme che regolano i contratti di trasporto su strada in Europa?
La Convenzione CMR è lo standard internazionale che regola i contratti di trasporto di merci su strada in Europa. Si applica al trasporto a titolo oneroso effettuato da veicoli quali autovetture, autoarticolati, rimorchi e semirimorchi, a condizione che il carico e la consegna avvengano in Paesi diversi e che almeno uno di essi sia parte della Convenzione CMR.
Un contratto di trasporto internazionale soggetto alla Convenzione CMR può essere soggetto alle norme interne di un determinato paese?
No, qualsiasi clausola che tenti di assoggettare un trasporto internazionale regolato dalla Convenzione CMR alle norme interne di un determinato Paese sarà nulla. In tali situazioni prevale la Convenzione CMR.
Qual è la responsabilità del vettore per il trasporto di merci pericolose su strada ai sensi della Convenzione CMR?
La Convenzione CMR stabilisce che il vettore è responsabile della perdita totale o parziale della merce e dei danni che si verificano tra il ricevimento della merce e la sua consegna. Tuttavia, non specifica chi è responsabile dello stivaggio e del rizzaggio.
In che modo la Convenzione CMR affronta l'ambiguità relativa alla responsabilità dello stivaggio e del rizzaggio?
L'interpretazione giurisprudenziale è diventata una risorsa importante per risolvere questa ambiguità. Alcuni tribunali hanno suggerito che lo stivaggio e il rizzaggio possono essere concettualmente distinti, dove lo stivaggio si riferisce al posizionamento e alla distribuzione dei pesi, mentre il rizzaggio si riferisce al fissaggio delle merci al mezzo di trasporto. Tuttavia, questo aspetto non è esplicitamente disciplinato dalla Convenzione CMR.
Quali sono i punti di vista di alcuni tribunali sulla responsabilità per stivaggio e rizzaggio?
Alcuni tribunali, come il SAP Madrid, sez. 28ª, 235/2022, del 04 aprile 2022, e il SAP Barcellona 1289/2022, del 06 settembre 2022, hanno suggerito che sia lo stivaggio che il rizzaggio della merce debbano essere attribuiti allo spedizioniere, a meno che non sia stato concordato diversamente nel contratto.
Come si può fare chiarezza nelle relazioni internazionali sui trasporti in questo contesto?
Data l'ambiguità dei regolamenti e delle interpretazioni giurisprudenziali, la soluzione consiste nell'utilizzare clausole di responsabilità nei contratti europei o nei certificati di stivaggio. Queste clausole fanno chiarezza e garantiscono che le parti coinvolte comprendano le proprie responsabilità nel trasporto di merci pericolose su strada. Tuttavia, è importante notare che le interpretazioni giurisprudenziali sono strumenti interpretativi e non il regime giuridico applicabile.